Controlli CITES

E cosa viene fatto quotidianamente per rispettare le regole stabilite dal CITES per salvaguardare le specie protette o in vie d’estinzione?

I controlli sono rivolti a determinare se gli articoli finiti (specimen) introdotti, transitanti o (ri)esportati nel/dal territorio comunitario attraverso l’Italia sono in regola con le disposizioni del CITES e dei relativi regolamenti comunitari. Sono almeno due le condizioni da verificare:

  • le introduzioni e le (ri)esportazioni degli specimen sono consentite solo se è stata presentata una documentazione conforme alle disposizioni del CITES, della regolamentazione comunitaria e della legislazione nazionale vigente;
  • per gli specimen presentati per l’introduzione o la (ri)esportazione, deve risultare l’effettiva corrispondenza con la relativa documentazione CITES presentata.

Il mancato rispetto di una sola delle condizioni sopra indicate è ritenuta una violazione alle disposizioni CITES, della regolamentazione comunitaria e della legislazione nazionale vigente: sono pertanto applicabili le sanzioni previste dalla Legge.

Chi è impegnato in questo controllo?

Le organizzazioni impegnate nella procedura di controllo sono molteplici, ognuna con suo preciso compito. Qui ne indichiamo solo alcune e approfondiremo soltanto quelle con cui siamo in diretto contatto, per la commercializzazione dei nostri prodotti.

MATTM  - Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – svolge la funzione di Autorità di Gestione CITES nazionale.

Ministero del Commercio internazionale – è l’Autorità nazionale cui compete il rilascio di licenze d’importazione ed esportazione di esemplari di specie CITES e intrattiene rapporti costanti con la Commissione scientifica CITES.

Il Corpo forestale dello Stato - svolge le funzioni di rilievo nazionale assegnategli dalle leggi e dai regolamenti e, in particolare, ha competenza in materia di controllo e certificazione del commercio internazionale di esemplari minacciati d’estinzione.

In caso di ri-esportazione dall’Italia –  ed è proprio il nostro caso, poiché commercializziamo i nostri prodotti in tutto il mondo e spesso ci occupiamo di esportazione dei prodotti verso Paesi esteri non appartenenti all’Unione Europea –  di prodotti realizzati con derivati dalle specie incluse in una delle 3 appendici citate prima, già importate in territorio nazionale, la relativa richiesta di certificato viene  inoltrata al  Corpo Forestale dello Stato-Servizio CITES.

È questo l’organo che provvede al rilascio del certificato Cites per la riesportazione, dopo aver controllato la presenza e la corrispondenza di tutti i documenti necessari per il suo ottenimento.

L’Agenzia delle Dogane svolge tutte le funzioni e i compiti ad essa attribuiti dalla legge in materia di dogane, circolazione delle merci e di fiscalità interna connessa agli scambi internazionali.

N.O.C. - Nucleo Operativo CITES del Corpo forestale dello Stato presso gli uffici doganali abilitati effettua i controlli documentali ai fini della corretta applicazione della normativa nazionale ed internazionale CITES mediante le modalità di seguito elencate.

L’importazione, l’esportazione o la riesportazione, ovvero l’introduzione sotto qualsiasi regime doganale, di un articolo finito (specimen), è consentita solo alle seguenti condizioni:

  • presenza della licenza o del certificato CITES;
  • conformità di tale licenza o certificato al modello richiesto ai fini dell’applicazione delle disposizioni della CITES, e delle normative comunitarie;
  • presenza sulle licenze o sui certificati CITES di timbro e firma dell’Autorità competente;
  • presenza della licenza di importazione o di esportazione, o del certificato di riesportazione rilasciati dalle Autorità nazionali ai sensi della normativa vigente.

Durante le operazioni di verifica degli articoli finiti (specimen), i controlli sono rivolti soprattutto ad accertare che:

  • i documenti presentati si riferiscano alla spedizione oggetto dei controlli medesimi;
  • le specie animali e vegetali indicate nei documenti CITES siano effettivamente corrispondenti agli specimen importati, esportati, riesportati o in transito;
  • le descrizioni merceologiche riportate nei documenti CITES siano corrispondenti agli specimen oggetto dei controlli;
  • le quantità importate, esportate, riesportate o in transito, siano effettivamente corrispondenti alle quantità riportate nei documenti CITES, nei modi di seguito indicati: nel caso di introduzione sotto qualsiasi regime doganale, le quantità di riferimento saranno quelle riportate nei dati di scarico doganale della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione CITES rilasciato dallo Stato di origine o provenienza; nel caso di esportazione o riesportazione, le quantità di riferimento saranno le stesse o minori di quelle riportate nella licenza di esportazione o nel certificato di riesportazione rilasciato dalle Autorità nazionali.

Visto tutto citato sopra, possiamo vedere, che la procedura della riesportazione dei prodotti derivati dalle specie protette è molto scrupolosa e complessa soprattutto per le organizzazioni citate sopra, che si occupano del controllo (date un’occhiata, ad esempio, alla modulistica richiesta http://www.corpoforestale.it/wai/serviziattivita/CITES/StudioSoluzioni/Documents/modelli.pdf ).

Perché parliamo di riesportazione?

Nel nostro caso si tratta di riesportazione perché inizialmente i pellami vengono importati in Italia (con rispettiva documentazione) mentre noi provvediamo a riesportare, anche se non più come pellame, ma sotto forma di prodotto finito, nuovamente all’estero.

La domanda che può sorgere è la seguente: la documentazione descritta sopra è necessaria anche quando un prodotto simile viene commercializzato all’interno dell’Unione Europea?

No, poiché si parla di riesportazione soltanto quando il prodotto esce fuori dall’Unione Europea.

Gli specimen non necessitano di certificato CITES se rimangono, appunto, all’interno della UE, ma devono sempre essere accompagnati dalla documentazione comprovante la legittima acquisizione ai fini CITES. L’azienda che commercia questo tipo di prodotto in Italia, sicuramente deve avere tutti i documenti necessari per giustificare ogni materiale usato, ma al consumatore non verrebbe consegnato nessun documento. E solo in caso che il prodotto necessiti di essere riesportato fuori Italia, l’azienda dovrà rilasciare le licenze e le fatture di acquisto del pellame per la richiesta del certificato Cites per la riesportazione.

E per tutti quei prodotti che rimangono in Italia? Acquistando un prodotto per l’utilizzo  in Italia, non sarà consegnato nessun certificato Cites, il quale viene rilasciato soltanto sulla richiesta di riesportazione. Tuttavia, è sempre possibile chiedere delle licenze di importazione del pellame usato per la produzione della merce.